I nostri servizi sono quelli tipici del noleggio con conducente (N.C.C.), transfer da e per l'aeroporto di Pisa a qualsiasi ora del giorno e della notte per tutte le città della Toscana o dal porto di Livorno per servire i croceristi che attraccano e vogliono visitare Pisa, Lucca o Firenze.
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Cerchiamo di fare chiarezza per quanto riguarda la legislazione vigente in materia di noleggio con conducente (NCC) e analizziamo più nello specifico la legge regionale della Toscana e il regolamento del Comune di Pisa sul servizio del trasporto pubblico non di linea.
La legge nazionale di riferimento per i servizi di noleggio autovettura con conducente è la Legge 15/01/1992 n° 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.18 del 23-1-1992.
La legge provvede subito a dare una definizione di autoservizio pubblico non di linea tra cui il servizio di NCC: "Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta".
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
Nell'articolo 3 di tale legge il legislatore definisce precisamente cosa sia il servizio di Noleggio con Conducente: "Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco".
Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le competenze delle Regioni e dei Comuni in materia: "Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge". "Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale".
"I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
La Regione Toscana ha deliberato la Legge Regionale 06/09/1993 n. 67: “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”.
Con tale direttiva la Regione delega al Comune la facoltà di adottare i regolamenti e stabilire il numero dei veicoli necessari per ogni singolo Comune.
La tariffa è libera, si basa propriamente su di un accordo cliente-fornitore con cui vengono contrattate le modalità di svolgimento del servizio, l'orario, la data e l'importo entro limiti minimi e massimi.
La prestazione del servizio non è obbligatoria, ma si eroga solo dopo il raggiungimento di un accordo privato.
Il servizio di noleggio con conducente è soggetto ad autorizzazione della Pubblica Amministrazione, per richiederla bisogna essere iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio dopo aver superato un esame.
Il Comune di Pisa ha assegnato 30 licenze di N.C.C. e stabilito i requisiti per prendere la licenza ed esercitare la professione:
Una volta soddisfatti questi requisiti è possibile iscriversi all’Albo delle imprese artigiane oppure associarsi in cooperative o consorzi.
In alternativa è possibile anche operare come imprenditori privati.
Il regolamento del Comune di Pisa sul servizio del trasporto pubblico non di linea è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 14 febbraio 2008.
Gli articoli che riguardano il Noleggio con Conducente mediante autovetture sono quelli che vanno dal numero 49 al numero 59.
Cerchiamo di evidenziare le disposizoni principali stabilite: "Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche. Il servizio di noleggio con conducente di autovetture non è soggetto a turnazioni od orari. Costituisce requisito indispensabile per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture la disponibilità di una rimessa. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata, ed essere in possesso dei necessari requisiti urbanistico edilizi, ambientali, igienico sanitari e di sicurezza. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. E’ vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procacciarsi il servizio. E’ tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici".
Il regolamento del Comune di Pisa stabilisce anche le regole di comportamento che è obbligato a rispettare l'autista durante il servizio:
Il regolaento redatto dal comune di Pisa stabilisce anche i divieti espliciti:
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